Anno di fondazione dell'ASR
202600
BOC User
10/02/2014 23:09:10
niente da ricordare, tutto per odiare ancora...
191939
BOC User
12/06/2013 20:13:45
vista l'ora...buon appetito
186890
BOC User
25/03/2013 18:24:33
Ma allora...
Porca Madonna!
178081
BOC User
11/11/2012 19:08:24
er perplesso (ancora...)
RIPETO: NON CHIEDIAMOCI OGNI VOLTA "CHI HA FATTO LA CAZZATA", CHIEDIAMOCI COME MAI OGNI PARTITA CI SONO CAZZATE, COME MAI OGNI CAZZATA E' UN GOL DEGLI ALTRI, COME MAI NESSUNA CAZZATA VIENE MAI RIMEDIATA.
ECCO PERCHE' LA COLPA E' DEL MANICO, NON DI CHI FA LE CAZZATE.
LA COSA INCREDIBILE, VERAMENTE CLAMOROSA, E' CHE A NESSUNO VIENE NEANCHE IN MENTE DI PARLARE DI ESONERO.
BALDINI E' FUORI DI TESTA, SONO BASITO. RIVOLUZIONE, CULTURA, SPIRITO....MA CHE CAZZO STAI A DI'????? E LO DICO DI UN UOMO CHE AMAVO QUASI DA FROCIO!
DIO TROIONA!

p.s. per uno de passaggio: no, è da pippe. i boni je fanno schifo.
177541
BOC User
03/11/2012 02:51:13
..SEGUE ANCORA...
CAPITOLO II
L’ ATTIVITA’ SOTTO COPERTURA ED I RAPPORTI CON L’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA.
2.1: La comunicazione dell’ attività simulata.
L’attività di infiltrazione può essere posta in essere dagli organi di investigazione nell’ ambito dei propri poteri di polizia di sicurezza e prevenzione , prima ed anche prescindendo dall’ acquisizione di una specifica notizia di reato.
Solo nel caso in cui detta notizia venga acquisita , si configurerà l’ obbligo di informativa di cui all’ art. 347 c.p.p., con la conseguenza che la direzione delle indagini sarà assunta dal p.m., con cui pertanto dovrà essere concordata la prosecuzione dell’ operazione.
Ciò statuisce il comma III dell’ art. 12 quater del D.L. 8 giugno 1992 n.306 convertito con modificazione nella L. 7 aprile 1992 n.356 L. n. 356 che ha ribadito l’ originaria regola generale che alla comunicazione debba provvedersi “senza ritardo” (art. 347 co I c.p.p.).
A questa regola si sono peraltro introdotte due eccezioni: la notizia di reato va trasmessa “ al più tardi nelle quarantotto ore dal compimento dell’ atto, allorché siano compiuti atti per i quali è prevista l’ assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini” (per esempio, sommarie informazioni dell’ indagato ex art. 350 c.p.p.) ( art. 347 co II bis c.p.p.).
La notitia criminis inoltre è data “immediatamente”,anche in forma orale, facendo seguire senza ritardo quella scritta, se essa riguarda uno dei gravi delitti indicati dall’ art. 275 co. III c.p.p., ed in ogni caso quando sussistono ragioni di urgenza ( art.347 co III c.p.p.).
La disciplina dell’ acquisto simulato di droga è sostanzialmente analoga:la norma di riferimento fondamentale, oltre a quella generale di cui all’ art. 347 c.p.p. è contenuta nel co. II dell’ art.97 del D.P.R. n.309/90, laddove si prevede che dell’ acquisto di sostanze stupefacenti e psicotrope va data “immediata e dettagliata notizia” alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed alla Autorità giudiziaria.
Fra l’ altro la comunicazione è un dovere dalla cui violazione però non discende alcuna conseguenza di ordine giuridico , perché non ha carattere confirmatorio ma informativo ed ha lo scopo di consentire alle Autorità preposte l’ esercizio delle funzioni di supervisione e coordinamento.
Inoltre l’ eventuale inadempimento all’ obbligo dell’ immediata comunicazione , ancorché ininfluente ai fini dell’ operatività della scriminante per quanto riguarda l’ acquisto simulato ( sempre che di detta scriminante sussistano i requisiti obiettivi ), può dar luogo però, se intenzionale, all’ illegittimità della successiva detenzione della sostanza stupefacente da parte dell’ ufficiale di polizia giudiziaria e quindi la configurabilità a suo carico del reato di cui alll’ art. 73 del T.U. sugli stupefacenti.
Nessun dubbio, infine, sussiste circa la praticabilità delle azioni simulate anche nell’ ambito di indagini in relazioni alle quali la polizia giudiziaria abbia già riferito al p.m. ex art.347 c.p.p.: tra gli strumenti di indagine che possono essere disposti dal p.m. ben possono rientrare le attività undercover, privilegiando un’ aperta e piena collaborazione investigativa fra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria.
2.2: Ritardo od omissione degli atti di competenza della Polizia giudiziaria.
L’ art. 10 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni nella L. 18 febbraio 1992 , n 172 ha introdotto la possibilità di ritardare od omettere l’ esecuzione dei provvedimenti di cattura , arresto, fermo e sequestro al fine di rendere più incisive ed efficaci le indagini concernenti i delitti di cui agli art. 629 (estorsione), 648 bis c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ) “qualora ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori”, ovvero, “per l’ individuazione dei responsabili dei delitti” sopra individuati.
La ratio giustificativa delle disposizioni di Legge in materia di estorsione sopra richiamate risiede nella considerazione che la rigida applicazione delle norme procedurali è in grado di pregiudicare il buon esito di complesse operazioni investigativa, bloccando l’ accertamento delle responsabilità penali al livello della manovalanza delle associazioni criminali.
La norma richiama , in tutta evidenza, quanto già previsto dall’ art. 98 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n 309 che ha introdotto nel nostro ordinamento l’ istituto della c.d. consegna controllata di sostanze stupefacenti e psicotrope, evitando nel contempo, per gli operatori di polizia il rischio di possibili incriminazioni per reati omissivi.
Il comma II dell’ art.10 fa riferimento ai provvedimenti latu sensu cautelari che la polizia giudiziaria ha il potere e, in taluni casi, il dovere di adottare d’iniziativa: il sequestro del corpo del reato (art. 354 c.p.p.), l’ arresto obbligatorio ( art. 380 c.p.p.) o facoltativo (art. 381 c.p.p.) in flagranza ed il fermo di indiziato di delitto (art.384 c.p.p.).
In questi casi è previsto che l’ operatore di polizia giudiziaria ne dia immediato avviso anche oralmente al p.m. competente per le indagini, provvedendo poi a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le quarantotto ore.
E’ chiaro, comunque, che l’ avviso di cui sopra non esime la polizia giudiziaria dal trasmettere a norma dell’ art. 347 c.p.p., la comunicazione della notizia di reato.
Rispetto all’ analoga disciplina contenuta nell’ art. 98 co II del T.U. sugli stupefacenti possono apprezzarsi alcune differenze sostanziali.
Difatti, con riguardo all’ avviso al p.m., non è più configurato il potere di questi di disporre diversamente, invitando la polizia giudiziaria ad eseguire gli atti di competenza (art. 98 co. II prima parte, cit.). In tal modo si è voluto accentuare al massimo l’ autonomia investigativa della polizia giudiziaria,anche in considerazione del fatto che gli atti rispetto ai quali può esercitarsi il potere di ritardo od omissione sono atti ad iniziativa della polizia giudiziaria , eseguibili nella fase delle indagini preliminari, rispetto ai quali un intervento del pubblico ministero può spesso risultare intempestivo.
E’ da evidenziare che nella disciplina sulle attività undercover in materia di armi e riciclaggio non è previsto l’ obbligo per il p.m. -che concordi con la decisione dell’ ufficiale di polizia giudiziaria- di emissione di per un decreto motivato di autorizzazione, con il quale impartisce anche le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell’ attività criminosa. E ciò a differenza di quanto il legislatore aveva statuito all’ art.98 co. III del T.U. n. 309/90.
Inoltre viene meno nella disciplina ex art. 10 co. II della L 172/92 l’ obbligo per l’ operatore undercover di avvisare dell’ attività e dei provvedimenti adottati il p.m. del luogo in cui l’ operazione deve concludersi ovvero del luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio nazionale. Obbligo che il legislatore del T.U. sugli stupefacenti aveva previsto all’ art. 98 al fine di evitare che autonome iniziative di indagine, poste in essere dallo stesso ufficio del p.m., possano pregiudicare il buon esito dell’ operazione.
Tale differenza di disciplina si giustifica a nella rilevata accentuazione dell’ autonomia investigativa della polizia giudiziaria.
Non è casuale, d'altronde che tale linea di tendenza legislativa sia stata mantenuta nella recente disciplina di contrasto dei fenomeni terroristici internazionali.
2.3: segue. La disciplina peculiare del differimento del sequestro.
Due peculiari e fra loro analoghe previsioni di differimento di atti di polizia giudiziaria concernenti operazioni undercover in materia di riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti , ricettazione di armi, munizioni ed esplosivi da un lato, e di acquisto simulato di sostanze stupefacenti dall’ altro , sono rispettivamente quelle contenute nell’ art. 12 quater , comma III del D.L. 8 giugno 1992 n.306 convertito con modificazione nella L. 7 aprile 1992 n.356, e nell’ art. 98 co.II del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
La prima disposizione richiamata sancisce che, nell’ ambito operazioni sotto copertura in materia di riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti , ricettazione di armi, munizioni ed esplosivi poste in essere dagli Ufficiali di polizia giudiziaria della D.I.A. o dei servizi centrali ed interprovinciali di polizia, gli operatori undercover devono dare immediata notizia all’ Autorità giudiziaria, che - se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti- può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro , dei beni , delle altre utilità, nonché delle armi, delle munizioni ,degli esplosivi o delle sostanze stupefacenti o psicotrope fino alla conclusione delle indagini, disponendo –se necessario- specifiche disposizioni per la conservazione.
A differenza di quanto esaminato a proposito del ritardo od omissione degli atti dovuti dalla polizia giudiziaria, si rileva che l’ unico atto differibile è il sequestro ,e titolare del potere di ritardarne l’ esecuzione è il p.m.
E’ intuibile che l’ estrema delicatezza che fisiologicamente circonda l’ attività di sequestro di corpi di reato rappresentati da quantitativi spesso ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero di armi, munizioni ed esplosivi, non tollera autonomi poteri di iniziativa della polizia giudiziaria, atteso che a differenza degli atti di competenza esclusiva di quest’ ultima, tale eccezione non sarebbe ravvisabile in qualsivoglia esigenza di tempestività dell’ attività investigativa sotto copertura.
2.4 Ritardo od omissioni disposti dall’ Autorità giudiziaria.
Il ritardo o l’ omesso compimento, nel corso di una operazione sotto copertura, può verificarsi solo nel corso di un’ attività di indagine in cui il p.m. abbia assunto in concreto la direzione, dopo avere ricevuta la comunicazione di rito da parte della polizia giudiziaria ex art. 347 c.p.p..
In prima battuta va rilevato che il novero dei provvedimenti che possono essere ritardati od omessi comprendono tutti i provvedimenti che applichino una misura cautelare.
Come risaputo le misure cautelari possono essere disposte dal giudice su richiesta del pubblico ministero (art.291 c.p.p.), mentre l’ unico potere che è imputato al p.m. per incidere sulla libertà personale è quello relativo al fermo di indiziato di delitto (art.384 c.p.p.).
Difatti l’ impianto delle misure cautelari è caratterizzato, in linea generale, dalla “discrezionalità” del potere dell’ Autorità giudiziaria:l’ art. 272 c.p.p., infatti è in tal senso formulato in maniera inequivoca , attraverso l’utilizzazione dell’ espressione “possono”.
Da ciò si evince che l’ unica eccezione alla regola di cui sopra è costituita dal disposto dell’ art. 275 , co. III c.p.p., in forza del quale , per garantire le esigenze di custodia della collettività, si “impone” al p.m. l’ adozione della misura della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza di alcuni reati particolarmente allarmanti, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
Dal carattere “discrezionale” del potere del p.m. di richiedere al giudice l’adozione delle misure cautelari personali, rende per lo più inutile l’adozione di un formale provvedimento con cui il p.m. giustifichi il ritardo nella richiesta della misura, potendo questi semplicemente astenersi dal presentare tale richiesta.
Dal combinato disposto dell’ art 10 della L. 18 febbraio 1992 n. 172 , e dell’ art. 275 co. III c.p.p., si deduce che il p.m. deve emettere un formale provvedimento in tal senso solo in due ipotesi.
La prima ha ad oggetto l’evenienza in cui ci si trovi in presenza di uno dei gravi reati di cui all’art. 275 co. III c.p.p., nel qual caso il pubblico ministero deve fare richiesta della misura, salvo che non ritenga sussistenti le esigenze cautelari. Infatti, la disciplina dell’ art.10 della legge L. 18 febbraio 1992 n. 172 , a differenza di quella contenuta nell’ art. 98 del T.U. sugli stupefacenti, non consente al p.m. di ritardare la richiesta di emissione, ma, ove in seguito ritenga di ritardare l’ esecuzione della misura ottenuta, potrà e dovrà provvedere con apposito decreto motivato.
La seconda ipotesi è quella in cui, richiesta ed ottenuta la misura cautelare, questa sia stata già consegnata dal pubblico ministero al personale della polizia giudiziaria incaricato di porla in esecuzione; in questo caso , qualora sopravvengono le esigenze investigative di cui all’ art. 10 co. I della L. 18 febbraio 1992 n. 172 il p.m.- magari stimolato dalla stessa polizia giudiziaria operante sotto copertura- potrà e dovrà sospendere l’ esecuzione con espresso decreto motivato.
Infine, nessuna particolare difficoltà ermeneutica pone il ritardo nell’ adozione dei provvedimenti di fermo e sequestro.
CONCLUSIONI
È accaduto spesso che i ritocchi alla struttura del sistema penale sostanziale e processuale abbiano indotto il mondo accademico e gli operatori del diritto a domandarsi retoricamente quali potessero essere la meta e l'esito della trama intessuta da un legislatore ¬troppo vicino al ricordo letterario di Penelope e della sua tela!
La legislazione speciale avente ad oggetto i profili teorici e le conseguenze operative delle attività sotto copertura tese al contrasto di fenomeni criminali spesso transnazionali –come quelli legati al traffico di sostanze stupefacenti ed armi e le consequenziali attività di riciclaggio dei relativi proventi illeciti- analizzata parzialmente ed a livello istituzionale nel presente lavoro, offre un 'ennesima occasione di diagnosi dei pregi e dei difetti di un sistema in perenne conflitto tra evoluzione ed involuzione.
Non è pura speculazione teorica ma necessità a livello interpretativo!
La tematica affrontata ci consente di fare il punto sullo sviluppo legislativo, a proposito di grandi temi quali gli ambiti di legittimità dell’ utilizzo di strumenti investigativi non ordinari quali quelli c.d. “undercover”.
È dunque possibile la ricerca di un orientamento sistematico, che risulti della comparazione tra le discipline normative che si sono nel tempo succedute. Comparazione da cui possono essere dedotte le regole di un congruo comportamento operativo.
Un dato è da assumere quale inequivocabile: inizialmente il Legislatore si è mosso sulla scorta di in "disegno a macchie di leopardo" in cui il sfondo uniforme era rappresentato dal sospetto di illiceità delle operazioni condottedall'agente “undercover”. Su tale sfondo erano risaltate, alquanto sporadiche, alcune "macchie" di liceità delle condotte, fondate su schemi di soluzione (la scriminante speciale dell'acquisto simulato di droga, le scriminanti speciali tratteggiate dall'art. 12 quater delle misure antimafia del d.l. n. 304/1992, convertito nella L. n. 306/1992, l'adempimento del dovere, il difetto di dolo) che di volta in volta hanno escluso la responsabilità penale dell'agente “infiltrato” sul terreno dell'antigiuridicità, della colpevolezza o della tipicità.
Le successive concessioni legislative alla “realpolitik” in materia ,dovute probabilmente alla difficoltà di reprimere certi reati ( quali quelli legati alla prostituzione ed alla pedo-pornografia o al terrorismo internazionale) con i metodi ordinari di investigazione, non devono peraltro assolutamente indurre a riconoscere acriticamente spazi sempre maggiori di liceità all'attiva di partecipazione (anche se “passiva” ,di “mero controllo” o di “contenimento”) degli organi dello Stato all' altrui attività delittuosa.
Un ultimo dato è da porre all’ attenzione del lettore : la necessità, comunque, di coordinare gli interventi legislativi attraverso la stesura ed approvazione di un testo unico che regolamenti in maniera omogenea una disciplina che, viceversa, lascerebbe spazi esiziali di incertezza all’ operatore di polizia giudiziaria .
Tuttavia un siffatto intervento del Legislatore dovrebbe -da un lato cogliere- gli aspetti più salienti e verificati di analoghe esperienze condotte in sistemi di “civil law” ( come quello tedesco) e di “common law” ( quale quello statunitense); - dall’altro- farsi promotore di un indifferibile e tendenzialmente esaustivo quadro normativo di diritto internazionale pattizio che tenga conto di modalità del tutto nuove di progettazione ed esecuzione di illeciti penali di grave allarme transnazionale.
Difatti, come autorevolmente ricordava Giovanni Falcone: “non appena i progressi tecnologici possono essere applicati a fini criminali si dovrebbero scatenare cambiamenti o persino rivoluzioni nelle relative modalità di contrasto” .
160697
BOC User
05/03/2012 16:21:12
sempre difeso ma ora...
Enrique vaffanculo.

LAZZIO MERDA
156941
BOC User
04/01/2012 19:15:46
simpaticissimo scherzo di chinellato alla sua signora...
149533
BOC User
28/08/2011 11:16:13
e anche allora...
si voleva cacciare Spalletti subito per via dello stentato avvio dovuto ad una nuova idea di calcio da giocare...
135190
BOC User
03/10/2010 18:40:27
ancora...
totti gioca de merda perchè la roma c'ha un allenatore de merda. Se davanti nun c'hai no straccio de schema totti nun serve ancazzo, piassela co totti vordì piassela nderculo. E nun lo dico pe difende totti, lo dico perchè il problema nun è lui ma un allenatore che fa er grande uomo solo coi giornalisti e che m'ha rotto er cazzo co le parole da disco rotto, romano, romanista, tigna, cuore, lavoro, mavaffanculo, tira fori le palle in panchina o vattene. Senza rancore e senza pentimento.
Vatteneaffanculo.
135026
BOC User
30/09/2010 12:25:00
Caro LUPODK, sarai più tranquillo ora...

Ciarrapico su Fini: "Chi ha tradito una volta, tradisce sempre" 26 –
Violento intervento nell'Aula del Senato del pidiellino Giuseppe Ciarrapico, che definisce "rinegati" gianfranco Fini e i suoi parlamentari, aggiungendo anche: "Fonderà un partito, speriamo che abbia già ordinato le kippah con le quali si presenteranno". Rivolto a Berlusconi, Ciarrapico dice: "Ieri ella nobilmente ha ignorato che c'erano 35 rinnegati alla Camera dei deputati. Quando ho sentito parlare Bocchino - si legge nel resoconto stenografico dell'intervento di Ciarrapico - ho pensato che il mio amico Pinuccio Tatarella si sarebbe rivoltato nella tomba. E non poteva essere altrimenti". Sempre rivolto a Berlusconi, Ciarrapico chiede: "Ella, signor Presidente, pensava che fosse casuale quel rinnegamento? No, era necessario, perché era stato impartito un ordine: non farci raggiungere i fatidici 316 voti. Non erano quindi rinnegati casuali, erano rinnegati mandati, erano rinnegati che avevano un compito da svolgere, signor Presidente; 35 parlamentari che non sarebbero stati eletti se non li avesse fatti eleggere lei e torneranno nell'ombra, come nell'ombra tornerà quella terza carica dello Stato che ella molto generosamente gli aveva affidato. Fonderà un partito, speriamo che abbia già ordinato le kippah con le quali si presenteranno, perché di questo si tratta: chi ha tradito una volta tradisce sempre, l'onorevole Fini può darsi pure che svolga una missione, ma è una missione tutta sua personale, se la tenga. Quando andremo a votare, perché andremo a votare - conclude Ciarrapico - vedremo quanti voti prenderà il transfuga Fini".
128418
BOC User
05/05/2010 20:21:16
allora...
Roma 4-2-3-1 Julio Sergio; Burdisso, Mexes, Juan, Riise; Pizarro, De Rossi; Taddei, Perrotta, Vucinic; Toni.
Inter 4-3-1-2 Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Samuel, Chivu; Zanetti, Cambiasso, Thiago Motta; Sneijder; Eto'o, Milito.
126393
BOC User
30/03/2010 11:37:28
...ora...
123024
BOC User
25/01/2010 18:41:57
UN ASSIDUO FREQUENTATORE DELLE RECENTI CENE DELLA BOC..RICORDA CON DOLORE I TEMPI DEGLI ARROSTICINI DI PECORA...
119694
BOC User
18/11/2009 09:43:55
beh ma allora...
ONORE A MAX TONETTO!
117724
BOC User
15/10/2009 11:39:11
GNAFO LO SO CHE TI PIACCIONO LE DONNE MATURE E ALLORA...COSA ASPETTI?
114385
BOC User
01/09/2009 11:08:22
ANCORA....
CHE STAMO A CRITICA' TOTTI????..CO TUTTO CHE HA FATTO UNA PARTITA DI MERDA, CE STAVA A FA PAREGGIA'....MA CHE CAZZO DICI!!!!!!
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BOC User
06/08/2009 12:32:17
ah beh allora...
Si muove il mercato della Roma. Parte dei soldi incassati dalla cessione di Aquilani al Liverpool verranno reinvestiti per regalare altri giocatori a Spalletti. Uno dei possibili arrivi risponde al nome di Dusan Djuric. Si tratta di un centrocampista svedese di origini serbe, che compirà 25 anni il prossimo 16 settembre e nella scorsa Coppa Uefa ha segnato un gran gol a San Siro contro il Milan. Djuric gioca in Svizzera nello Zurigo, che proprio ieri sera ha passato il preliminare di Champions League in casa del Maribor anche grazie ad una sua rete. Il prezzo del suo cartellino si aggira sui 3 milioni di euro.

Il suo agente Oliver Cabrera ha dichiarato: "Dusan vuole venire in Italia e la Roma rappresenta una buona possibilità per crescere ancora. Vedremo cosa accadrà, ma è un giocatore già pronto per confrontarsi in un campionato di alto livello come la Serie A. Djuric è il classico centrocampista completo, in grado di garantire 7-8 gol a stagione. Abbiamo ricevuto delle offerte anche dalla Spagna, ma lui preferisce l'Italia".
109340
BOC User
09/06/2009 21:47:22
ma porco dio allora....
Europee vip, promossi e non
Notizia del 9 giugno 2009 - 12:30Passano l'ex letteronza Barbara Matera e il volto del tg1 David Sassoli, niente da fare per Emanuele Filiberto e Cecchi Paone


I nomi dei 72 eletti gli eletti al Parlamento Europeo ci sono: mancano solo i recuperati, ossia quelli che prenderanno il posto di non eserciterà l'opzione di rinunciare all'incarico in Parlamento. Tre "belle" di Berlusconi sono passate al primo colpo: Laura Comi, Lucia Ronzulli e Barbara Matera, l'ex letteronza che è arrivata seconda dopo Berlusconi. E proprio grazie alla rinuncia del presidente del Consiglio nella circoscrizione Nord-Occidentale è passata Iva Zanicchi, prima con 35mila voti tra i candidati non eletti.

Niente da fare per Cecchi Paone che la seguiva a ruota. Se lei avesse rinunciato a passare sarebbe stato lui. «Con Alessandro ne abbiamo parlato» ha detto la conduttrice al settimanale Dipiù, «So che ci teneva molto ad andare a Strasburgo e sono convinta che, se nel 2009 si ricandiderà, riuscirà pure lui a diventare deputato». Non nega Cecchi Paone: «Devo dire la verità: avevo già la valigia pronta».

Partono per Strasburgo invece giornalisti David Sassoli, volto del tg1, terzo eletto in Italia con il Pd (oltre 400mila preferenze) e Magdi Cristiano Allam, ex vicedirettore del Corriere della Sera, che si è aggiudicato un seggio Udc con poco meno di 40mila voti. Bocciati invece L'ex calciatore Gianni Rivera, invece Emanuele Filiberto di Savoia, che si era candidato nelle fila dell'Udc: «Ho ottenuto 22 mila voti. Per me è comunque un successo. È stata la prima esperienza politica nel mio Paese e sono molto orgoglioso di averla fatta. Per me è il debutto di una carriera politica che ho intenzione di continuare».

Ancora in attesa di conoscere il loro destino Alessandra Pierelli - che si è presentata alle amministrative a Sabaudia - Teresa Stinziani (ex del Grande fratello 8 alle amministrative a Campobasso) e il filosofo Gianni Vattimo (tra i non eletti dell'Idv), sempre per il meccanismo delle opzioni, tra gli altri sono passati: Rita Borsellino, Carlo Casini (leader del Movimento per la vita), Nino Strano (quello che in Parlamento si era riempito la bocca di mortadella per festeggiare la caduta di Prodi), Matteo Salvini (quello che proponeva le carrozze della metropolitana riservate ai milanesi), Ciriaco De Mita (81enne torico esponente della Dc) e Clemente Mastella (da Guardasigilli dimissionario con il centrosinistra a silurato con il centrodestra nelle ultime politiche). (Libero News)

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BOC User
23/05/2009 11:25:56
si ma allora...?
Il Corriere dello Sport) - Nel comunicato l'unico socio di Fioranelli citato è l'imprenditore Volker Flick, il ramo austriaco della famiglia Flick, ex proprietaria della Mercedes, un numero uno nel campo delle ristrutturazioni aziendali, quello che in questa vicenda viene indicato come quello che si esporrà di più da un punto di vista economico, "anche perché per lui l'aspetto economico non è un problema". Insomma, pare che non sappia dove metterli. Il resto, per ora, non è ancora entrato ufficialmente nella cordata, dall'imprenditore Massimo Pica a una società di marketing leader in Europa, per finire alla Hpp, la società specializzata nella costruzione degli stadi in Germania. Il progetto per la nuova Roma sarebbe già pronto, con tanto di mercato e, pure, il nuovo stadio, "sarà un modello per tutti", un impianto autoenergetico e con tutto quello che potete immaginare. Ci sarebbero i soldi per fare tutto, dall'acquisto della Roma, agli investimenti sul mercato, allo stadio. Filtra anche qualche nome sui possibili nuovi arrivi a Trigoria. Al momento, meglio tacerli, perché "abbiamo una rosa di grandi giocatori da comprare, una rosa da paura". Per ora, preferiamo non spaventarvi.
107362
BOC User
13/05/2009 13:47:20
aho questo me pare er mejo partito per ora...
Francesco Angelini, l'imprenditore farmaceutico che vorrebbe comprare la Roma, raccoglie l'invito di Edoardo Caltagirone che ieri aveva dichiarato: "Non avrei preclusione a diventare partner di Angelini per la costruzione dello stadio della Roma". La Gazzetta dello Sport riporta la risposta dei Angelini: "Perchè no? Con i Caltagirone ci sono cresciuto, li conosco bene, parliamone".