Anno di fondazione dell'ASR
181618
BOC User
15/01/2013 17:09:59
E MICA SOLO LAZIALE....
180137
BOC User
12/12/2012 17:22:03
A proposito de Storace....

http://www.asromaultras.org/commando_storace.jpeg


2 file sopra i tamburi, il secondo da destra...
sapete che gruppo frequentava???
178772
BOC User
21/11/2012 15:46:54
su sto gibbi nun c'è più religione....
quella terrona nana de arisa si

questo fiore, qualcuno ebbe il coraggio di dire che non era splendida....

178569
BOC User
19/11/2012 02:39:01
no vedove....
178514
BOC User
17/11/2012 16:24:01
HEI RAGAZZI....LA BOC E'...E' FORTISSIMA... E' FORTE.... E POI QUELLO LI , PALLINO....QUELLO LI STA MALE... QUELLO LI E' LENTO... INVECE VOI, RAGAZZI...SIETE FORTISSIMI
177540
BOC User
03/11/2012 02:46:13
....SEGUE....
1.3: Il requisito soggettivo dell’ appartenenza qualificata degli Operatori di Polizia giudiziaria sotto copertura.
L’ art. 97 co. I del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 legittima all’ effettuazione di attività undercover gli Ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga che agiscano in esecuzione di operazioni antidroga disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o - d’intesa con questa- dal Questore, dal Comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o dal Comandante del nucleo di polizia tributaria, o dal direttore della Direzione Investigativa Antimafia.
Di analogo tenore è il disposto evincibile dall’ art. 12 quater del D.L. 8 giugno 1992 n.306 convertito con modificazione nella L. 7 aprile 1992 , n.356, laddove qualifica la liceità delle attività sotto copertura condotte da Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Direzione Investigativa Antimafia e dei Servizi Centrali ed Interprovinciali.
A tal proposito la dottrina fa riferimento alla c.d. provenienza qualificata dell’ ordine.
Tanto nell’uno che nell’ altro caso è requisito imprescindibile per la legittimità dell’ attività condotta dall’ undercover è che questi agisca non già di propria ed autonoma iniziativa, bensì nell’ ambito ed in esecuzione di operazioni di polizia specificamente disposte.
Con tale disposizione si intende -da un lato evitare iniziative personali, potenzialmente pericolose per l’ incolumità degli operatori e comunque capaci di ingenerare irresistibili dubbi circa la legittimità delle attività poste in essere.
Sulla base delle considerazioni adesso formulate un interrogativo nasce spontaneo:nell’ ambito delle operazioni svolte sotto copertura, come si configura il concorso nella medesime operazioni di Ufficiali di Polizia giudiziaria non riconducibili alle strutture specializzate cui sopra si faceva riferimento, ovvero di semplici Agenti della polizia giudiziaria, od anche di semplici privati ?
In prima battuta possiamo rispondere che la soluzione al quesito risiede od in una mera interpretazione letterale delle norme richiamate, ovvero in un procedimento ermeneutico ancorato a criteri diversi ed ulteriori rispetto a quelli letterali strictu sensu.
Sulla base del primo orientamento dobbiamo propendere per la radicale esclusione dei soggetti sopra individuati e diversi da quelli menzionati dalle norme in esame.
Il che comporterebbe, specie in occasione di vaste operazioni undercover di spiccata specificità per la tipologia di perizia tecnica richiesta, il depotenziamento dello strumento investigativo de quo posto nelle mani degli organi inquirenti.
Tuttavia, secondo un diverso indirizzo di pensiero, tale risultato esiziale potrebbe essere evitato se si facesse riferimento ad una diversa interpretazione della norma che tenesse conto non solo di un’ ermeneutica dettata dalla prassi di polizia ma desse ragione anche di postulati di natura sistematica o teleologica.
Nella fattispecie, si dovrebbe appuntare la considerazione sul richiamo -in esordio della formulazione delle due norme in esame- all’ art. 51 c.p..
Tale riferimento lascerebbe intravedere la possibilità di inserire -quali concorrenti nell’ attività dei soggetti espressamente legittimati alle attività di polizia giudiziaria sotto copertura- anche gli altri appartenenti alle Forze di Polizia. Tutto ciò- è chiaro- laddove si ravvisino condizioni di urgenza, necessità ed indifferibilità anche soltanto di una fase dell’ attività undercover, e qualora l’ attività di concorso si limiti sempre ad un’ attività di controllo, osservazione e contenimento dell’ altrui condotta criminale.
D’ altronde tale posizione dottrinaria appare suffragata dalla volontà esplicita del legislatore di ampliare la gamma dei soggetti legittimati alle attività sotto copertura.
In questo quadro dovrebbero essere letti gli interventi in materia di repressione dei delitti sessuali e di tutela dei minori posti in essere con la L. 3 agosto 1998 n.269.
L’ art. 14 co. II dell’ appena richiamata disciplina legislativa, difatti, riconosce anche al “personale addetto” (ufficiali ed agenti di p.g.) alle strutture addette alla repressione dei delitti di cui sopra la possibilità di operare sotto copertura.
Maggior coraggio ha dimostrato il Legislatore della normativa di contrasto del terrorismo internazionale, laddove all’ art. 4 co. II D.L. 18.10.2001., n.374, convertito in L. 15 dicembre 2001 n . 438 laddove consente senza distinzioni ad Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. non meglio qualificati di compiere attività sotto copertura.
E’ da notare inoltre che il comma VII del medesimo art. 4 effettua esplicito riferimento alla possibilità di avvalersi di ausiliari- anche soggetti privati, dunque- ai quali estendere la causa di non punibilità. In ciò innovando particolarmente rispetto alla disciplina previdente che consentiva l’ utilizzo del soggetto privato durante un’ operazione undercover solo attraverso la predisposizione di un sistema di tutela assai debole e contraddittorio quale quello predisposto per gli ausiliari di p.g. dall’ art. 348 ult. comma c.p.p.
Non bisogna tuttavia omettere che -è bene ricordarlo- in ogni caso è requisito legittimante l’ attività sotto copertura eseguita del privato la presenza di un ordine espresso della pubblica autorità.
1.4: Le condotta ammesse nelle attività sotto copertura.
Da una lettura del dato normativo riguardante l’ attività dell’ undercover in materia di stupefacenti, si evince immediatamente che questa si sostanzia in una condotta legittima tesa all’ acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope ( art. 97 co I del D.P.R. 9.10.1990, n 309) . Di tenore analogo -anche se manifestante un’ articolazione normativa più complessa- è l’ art 12 quater del D.L. 8.6.1992 n.306 convertito con modificazione nella L. 7 aprile 1992 , n.356. Esso individua le seguenti condotte ammesse durante le attività sotto copertura in materia di ricettazione di armi,riciclaggio e reimpiego simulati,:
sostituzione simulata di denaro, beni od altra utilità provenienti da delitti non colposi;adozione di comportamenti atti a consentire l’ impiego di denaro e delle altre utilità provenienti dai citati delitti ovvero volti a rendere difficoltosa l’ individuazione della loro illecita provenienza; acquisto,ricezione, occultamento od intromissione nel fare acquistare, ricevere od occultare in modo simulato armi munizioni ed esplosivi.
Ciò significa che i fatti scriminati - pur essendo in via astratta perfettamente conformi alle fattispecie penalmente perseguite- proprio a causa della presenza di una tipica causa di giustificazione, sono privi del requisito essenziale dell’ antigiuridicità. Le condotte,quindi,proprio in quanto lecite escludono la sussistenza di una notizia di reato che imponga al pubblico ministero di procedere all’ iscrizione nel registro di cui all’ art. 355c.p.p. l’ operatore di polizia giudiziaria che le abbia adottate.
1.5 : segue: Le attività c.d. strumentali.
Notevole interesse ha suscitato il dibattito in ordine alle attività c.d. strumentali connesse alle condotte ammesse in ordine in materia di attività sotto copertura ex art.97 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 .In proposito la Suprema Corte ha avuto modo si precisare che deve ritenersi corretto estendere l’ impunità non solo all’ attività materiale dell’ acquisto simulato della sostanza stupefacente, ma anche a quelle che costituiscono l’ antecedente logico o l’ovvio sviluppo dell’ azione infiltrata.Si ponga mente ad esempio all’ attività di induzione dell’ infiltrato, finalizzata ad ottenere la cessione a qualunque titolo dello stupefacente , e, dopo l’ acquisto, alle condotte di detenzione e trasporto della droga trattata.
Si ponga mente inoltre che non sono infrequenti nella pratica le ipotesi in cui l’ operazione sotto copertura , dopo la posizione della condotta tipica legittimata dalle scriminanti speciali, debba proseguire per soddisfare le più svariate esigenze investigative quali –ad esempio- la necessità di individuare ulteriori componenti del sodalizio criminale, la necessità dell’ allontanamento dell’ infiltrato dal luogo dell’ operazione per ragioni di personale incolumità , ecc.
D’ altronde come ravvisato dalla stessa Suprema Corte “[…] ove con l’ acquisto simulato, che pur rappresenta il momento culminante dell’ infiltrazione nell’ illecito traffico, l’attività investigativa dovesse arrestarsi , verrebbe perduta l’ occasione di più cospicui risultati”.
Di tale realtà tiene conto la Legge, allorquando il comma II del citato art. 97 prevede che , avvenuto l’ acquisto, l’ autorità giudiziaria può differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini; o allorché il comma I dell’ art 98 prevede che l’ autorità giudiziaria può ritardare l’ emissione o disporre che sia ritardata l’ esecuzione dei provvedimenti di cattura ed arresto dei responsabili […]”.
1.6: La caratterizzazione teleologica delle attività undercover.
Sulla scorta dell’ art. 97 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ed in base all’ 12 quater del D.L. 8 giugno 1992 n.306 convertito con modificazione nella L. 7 aprile 1992 n.356, il personale qualificato appartenente agli organismi specializzati di investigazione può infiltrarsi nel circuito criminale al solo fine di eseguire acquisti simulati di sostanze stupefacenti,ovvero di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla Legge in materia di stupefacenti, ovvero di quelli disciplinati dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p. (delitti di riciclaggio ovvero concernenti armi, munizioni ed esplosivi).
Bisogna in prima battuta chiarire che la corretta interpretazione della locuzione “elementi di prova” va intesa in un’ accezione estensiva. E ciò sia su di un piano oggettivo che soggettivo. Conseguentemente le operazioni sotto copertura sono legittime non solo quando sono indirizzate alla ricerca di prove direte ed indirette, ma anche quando tendono a rinvenire semplici indizi di responsabilità. Inoltre, sono parimenti coperti dalle scriminanti specifiche le attività undercover che sono finalizzate a consentire l’ arresto del responsabile di uno dei delitti presi in considerazione dalle Leggi esaminate.
E’ opportuno precisare che le discipline normative sottoposte a disamina lasciano agevolmente intendere che sono da ritenersi legittime le operazioni simulate quando oltre,rispettivamente, ai delitti concernenti gli stupefacenti e quelli aventi ad oggetto attività di riciclaggio e di reimpiego di capitali illeciti, ne emergano altri di diversa natura,strettamente connessi con i primi.
Tipico ed assai ricorrente caso è quello del coinvolgimento dell’ agente infiltrato nell’ organizzazione criminale.
Si deve tuttavia avere premura di precisare che in questo caso l’ attività di “cooperazione” dell’ agente sotto copertura nella struttura malavitosa non deve giammai giungere al punto di indurlo nella commissione di ulteriori reati, diversi da quelli esplicitamente scriminati o da quelli strutturalmente connessi all’ infiltrazione. Ed è in questa corretta ottica che bisogna leggere, d’ altro canto, gli interventi correttivi posti dalla Legge sul contrasto alla prostituzione e pornografia infantile, laddove si statuisce che “ il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura[…]”(art. 14 della L. 3.8.1998, n269).
Ed ancora più esplicito appare,infine, l’ art. 4 della L. 438 D.L. 18.10.2001., n.374, convertito in L. 15 dicembre 2001 n .438 che concede agli ufficiali ed agenti di p.g. la facoltà di utilizzare documenti, identità od indicazioni di copertura.
D'altronde non si può omettere di rilevare che fra i delitti in materia di stupefacenti,armi e riciclaggio sono fisiologicamente connessi ad un contesto associativo di realizzazione di quelle condotte illecite. La conseguenza di quanto sopra affermato risiede nell’ indiscutibile considerazione che la legittimità c.d. iniziale della condotta sotto copertura, mirante ai fini richiamati dalle disposizioni in esame, renderà ugualmente legittima l’ acquisizione di tutti gli elementi che afferiscono al distinto reato associativo.
Taluni ritengono, tuttavia che siffatte costruzioni normative ed ermeneutiche finiscano per ridurre notevolmente l’ operatività ed efficacia concreta del ruolo dell’ agente infiltrato, potendo spesso comportare l’ impossibilità di risalire in maniera incisiva e profonda ai vertici delle associazioni criminali.
Tuttavia, arrivare- come fanno alcuni Autori- a legittimare condotte di assistenza passiva alla commissione di altri reati (ad esempio il “pestaggio” di un acquirente che non abbia pagato forniture di stupefacenti ricevute dall’ organizzazione criminale) sembra un illogica ed arbitraria forzatura del sistema regolante l’ intera attività delle Forze di Polizia. Per quest’ ultime - come ha avuto modo di ripetere la Suprema Corte- rappresenta l’adempimento di un dovere ex art. 55 c.p.p. reprimere i reati commessi, ricercarne le prove ed assicurarne i colpevoli alla giustizia, e non già suscitare od assistere da spettatori alla commissione di azioni criminose al fine di arrestarne gli autori.
176328
BOC User
17/10/2012 12:07:25
un fiore....


per marco stronzi
176111
BOC User
13/10/2012 14:04:47
tutti a parlare del povero riccardino, non dimentichiamo il piccolo samuele....
172718
BOC User
26/08/2012 11:17:06
7 verticale...si spalma sul pane....5 lettere....inizia co emme.......
170793
BOC User
17/07/2012 19:25:16
dopo dio muore il signore.......riposa in pace maestro
167964
BOC User
06/06/2012 17:37:52
IO NON NE VOGLIO SAPERE.... PORCODDDIOOOOOOOOOOOOOOO!!!
Sacchi con resti umani spediti a due scuole
L'ombra del porno-killer Magnotta
Uno conteneva una mano, l'altro un piede. La polizia crede che le macabre spedizioni siano opera del killer arrestato lunedì a Berlino dopo una fuga internazionale di 10 giorni

WASHINGTON - Due scuole nella regione di Vancouver, Canada, hanno ricevuto per posta dei resti umani. Secondo la polizia potrebbe averli spediti Eric Newman, alias Luka Magnotta, il killer cannibale canadese catturato a Berlino. Alla Creek Elementarty School è arrivata una mano mozzata mentre alla St. George hanno recapitato un piede.

IL DELITTO - Gli investigatori si aspettavano altre «sorprese» macabre e avevano lanciato l'allarme in tutto il Canada. Quando gli agenti hanno perquisito l'appartemento di Montreal dove Magnotta, 29 anni, ha sezionato la sua vittima - uno studente cinese di 33 anni - hanno trovato molte tracce di sangue ma non resti. L'omicida, infatti, ha chiuso in una grossa valigia il tronco dell'uomo per poi lasciarlo vicino ai sacchi della spazzatura. Poi ha spedito un piede alla sede del partito conservatore a Ottawa mentre un secondo plico con una mano doveva arrivare agli uffici del partito liberale ma è stato intercettato all'Ufficio della Posta. Dunque ora mancherebbe solo la testa.

IPOTESI DI CANNIBALISMO - I particolari più crudi di questo orrendo delitto (compresi atti di cannibalismo) sono ben noti agli investigatori perché il killer ha registrato tutto con una telecamera. Un video horror postato su Internet. Inoltre ha lasciato dei messaggi. Ed è anche probabile che abbia aggiunto dei nuovi particolari dopo la cattura, avvenuta lunedì in un Internet point di Berlino.

LA FUGA - Magnotta è fuggito in modo precipitoso da Montreal imbarcandosi su un volo diretto a Parigi ma invece di nascondersi si è fatto notare. Una serie di segnalazioni precise giunte alla polizia lo hanno costretto a trasferirsi in Germania. Probabilmente sperava così di seminare l'Interpol. Ma il suo volto era troppo noto e il titolare dell'Internet point lo ha riconosciuto, anche perché il killer indugiava su siti che lo ritraevano. Ora gli investigatori hanno due obiettivi. Il primo è scoprire il movente dell'assassinio. Il secondo è capire se Magnotta sia coinvolto in altri episodi criminali. Accertamenti che dovranno essere fatti con molta cautela vista la personalità del «mostro». Una mente malata che vuole essere a tutti costi al centro dell'attenzione. Dunque potrebbe anche confessare «delitti» che non ha compiuto.
167912
BOC User
06/06/2012 11:31:56
certo che si leggono cose curiose..... qualcuno è rimasto al 77
...magari perche' non si e' venduto nel 99
166871
BOC User
25/05/2012 13:57:40
dice che....
Lanfranco è un ex toy-boy!
166650
BOC User
22/05/2012 21:25:51
mo diteme che nun v'arazzano ste due.....
165750
BOC User
12/05/2012 17:09:53
un istantanea di ieri notte....
163607
BOC User
18/04/2012 23:07:36
PREFERITE.....
La faccia der Trota al funerale der padre
o quella de Umberto ar funerale der fijo ?
Convinceteme che so indeciso. Gentilissimi.
163123
BOC User
12/04/2012 23:46:58
10 aprile....daje!
159599
BOC User
19/02/2012 23:32:24
dopo questa foto non c'è nulla da dire....solo napalm
159259
BOC User
14/02/2012 19:55:40
niente olimpiadi a roma papà,dispiace....
158310
BOC User
31/01/2012 19:41:59
le solite merde....
L’ultima giornata di mercato catalizza l’etere romano, nonostante a Trigoria, finora, abbiano sfruttato la finestra invernale soprattutto per diminuire i giocatori in rosa. Mimmo Ferretti dice: “E’ stata persa un’occasione per migliorare la squadra”, ma per Ugo Trani potrebbe scapparci la sorpresa sul gong: “Se alla Roma capita un esterno da prendere non se lo fa scappare”.

L’unico volto nuovo, per ora, sarà quello di Marquinho, apprezzato pubblicamente da Luis Enrique per la sua duttilità. Mario Corsi ironizza: “Se può fare il terzino, la mezzala, il trequartista e la punta abbiamo preso Pelè”.


Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto”, rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale.


* L’obiettivo di questa Roma è l’autofinanziamento, ma ad uno standard alto (David Rossi, Tele Radio Stereo, 92.7)

* Se può fare il terzino, la mezzala, il trequartista, la punta abbiamo preso Pelé. Non si può dire così… (Mario Corsi, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

* La Roma del vituperato Ranieri aveva 4 punti in più dello scienziato Luis Enrique… (Max Leggeri, Manà Sport 24, 88.100, 1927)

* L’impressione che ho colto io è che Luis Enrique non sappia bene di che giocatore si tratti (Jonathan Calò, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

* Sono molto preoccupato che la Roma continui a prende giocatori di 20 anni, questo progetto invece di andare in porto tra un anno chissà quando crescerà (Fabio Maccheroni, Manà Sport 24, 88.100, 1927)

* Gli azionisti contro De Rossi? Secondo me sono vittime di una errata informazione. Arrivati a questo punto il giocatore potrebbe andare via a zero e invece con una clausola anche se bassa può far guadagnare qualcosa alla società (Roberto Renga, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

* Ma perchè quando parla Baldini devo prendere un glossario? Ma voi l'avete capito? Io no. A scuola dovevo interpretare la Critica della Ragion pura, ora mi tocca Baldini... (Furio Focolari, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

* Baldini dice di volersi prendere le responsabilità. E' inquietante, io lo interpreto così: la clausola intanto rinvia il problema, non lo risolve. Il progetto? Se la Roma non arriva terza, che te ne fai del merchandising e del sito? Poi, diciamoci la verità: la Roma non arriva terza (Franco Melli, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

* Io penso che se non fosse stato per Fenucci la vicenda De Rossi si sarebbe già chiusa da tempo. Mi sembra la Mazzoleni con i pantaloni. (Federico Nisii, Rete Sport, 105.6)

* Dobbiamo quasi chiedere scusa a Ranieri per le critiche sulla questione Pizarro ricevute lo scorso anno (Alessandro Paglia, Rete Sport, 105.6)

* E’ stata persa un’occasione per migliorare la squadra, indipendentemente da Marquinho. (Mimmo Ferretti, Tele Radio Stereo, 92.7)

* La differenza tra Sabatini e gli altri è che le sue scommesse sono già certezze. Noi non siamo abituati a questi nomi che non conosciamo però… (Paolo Franci, Rete Sport, 105.6)

* Si poteva rattoppare un po’ questo vestito sgargiante. Magari mancava un po’ di tessuto ad esempio… (Dario Bersani, Tele Radio Stereo, 92.7)

* Se alla Roma capita un esterno da prendere non se lo fa scappare. (Ugo Trani, Rete Sport, 105.6)

* L’ideale per me sarebbe stato uno come Tadic. Aggiungi un giovane alla Caceres, di prospettiva. Avrebbe dato un segnala alla tifoseria che mi sembra un po’ perplessa, per usare un eufemismo (Stefano Petrucci, Tele Radio Stereo, 92.7)